Finanza di progetto

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.


Nota:

In questa pagina sono pubblicati i provvedimenti conclusivi delle procedure di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi (Art. 193  D.Lgs. 36/2023).

Contenuto inserito il 24-03-2025 aggiornato al 26-03-2025
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